leasing traslativo - risoluzione per inadempimento
dell'utilizzatore
Cass. 24.06.2002, n. 9161
Nel leasing
traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà,
in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo,
restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto
salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della
cosa, oltre al risarcimento del danno.
Mentre l'equo
compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento
conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per
l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del
danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto
all'utilizzatore
(Nel caso non
si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo applicazione
dell'art. 1526, u.c., c.c., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse
l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura
corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le
risultanze della consulenza tecnica d'ufficio).